Il 30 novembre 2022 la Commissione ha pubblicato una proposta di Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, con l’obiettivo di: • Prevenire e ridurre i rifiuti di imballaggio, anche attraverso un maggior numero di sistemi di riutilizzo e di ricarica; • Rendere tutti gli imballaggi presenti sul mercato dell’UE riciclabili in modo economicamente vantaggioso entro il 2030; • Aumentare l’uso di plastica riciclata negli imballaggi in modo sicuro.
• Obiettivi di riduzione dei rifiuti di imballaggio negli Stati membri e obiettivi obbligatori di riutilizzo o di ricarica in settori come la vendita al dettaglio e la ristorazione; • Norme a livello europeo per l’imballaggio eccessivo; spazio vuoto massimo consentito negli imballaggi per il commercio elettronico; divieto di alcune forme di imballaggio superfluo; • Criteri di progettazione per gli imballaggi per aumentare i tassi di riciclaggio; • Obbligo di compostaggio per alcuni tipi di imballaggi, laddove il compostaggio risulti vantaggioso per l’ambiente; • Sistema obbligatorio di restituzione della cauzione per le bottiglie di plastica e le lattine di alluminio; • Etichette su tutti gli imballaggi per facilitare la corretta differenziazione dei rifiuti da parte dei consumatori ed etichette corrispondenti sui cassonetti per il riciclaggio per rendere chiaro dove mettere ogni confezione.
Articolo 5 – si prevedono i requisiti per le sostanze presenti negli imballaggi (ad esempio, restrizioni sulla presenza di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente). La Commissione ha il potere di adottare atti delegati che riducono il livello di questa restrizione e stabiliscono eventuali esenzioni.
Articolo 6 – richiede che tutti gli imballaggi siano riciclabili e stabilisce quali requisiti devono essere soddisfatti in un approccio a due fasi: • A partire dal 1° gennaio 2030, gli imballaggi dovranno essere conformi ai criteri di progettazione per il riciclaggio; • A partire dal 1° gennaio 2035, i requisiti saranno ulteriormente adattati per garantire che gli imballaggi riciclabili siano anche sufficientemente ed efficacemente raccolti, selezionati e riciclati (“riciclati su scala”).
I criteri per il riciclo e la metodologia per valutare se l’imballaggio è riciclato in scala saranno stabiliti tramite atti delegati della Commissione (sulla base dei parametri e i tipi di imballaggio definiti nell’Allegato II della proposta). A partire dal 1° gennaio 2030, gli imballaggi non saranno considerati riciclabili se corrispondono al grado di prestazione E, definito secondo i criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti negli atti delegati della CE relativi alle varie categorie di imballaggio.
Articolo 7 – prevede che: • A partire dal 1° gennaio 2030 gli imballaggi in plastica dovranno contenere una percentuale minima di materiale riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo pari a: o 30 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati in polietilene tereftalato (PET) come componente principale; o 10 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materiali plastici diversi dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica per bevande monouso; o 30 % per le bottiglie di plastica per bevande monouso; o d) 35 % per gli imballaggi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c).
• A partire dal 1° gennaio 2040, la parte in plastica dell’imballaggio dovrà contenere la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti plastici post-consumo, per unità di imballaggio: o 50 % per gli imballaggi in plastica sensibili al contatto, ad eccezione delle bottiglie di plastica per bevande monouso; o 65 % per le bottiglie di plastica per bevande monouso; o 65 % per gli imballaggi in plastica diversi da quelli di cui alle lettere a) e b).
Articolo 8 – Prevede che alcuni imballaggi siano compostabili entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento (le cialde di caffè, le bustine di tè, le etichette adesive applicate a frutta e verdura e le borse di plastica molto leggere). Gli altri imballaggi, ad eccezione dei sacchetti di plastica leggeri, per i quali è stata concessa una flessibilità agli Stati membri, potranno essere riciclati. Il regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l’elenco degli imballaggi che devono essere compostabili.
Articolo 9 – richiede che il peso e il volume dell’imballaggio siano ridotti al minimo, tenendo in debito conto la sicurezza e la funzionalità dell’imballaggio. La conformità a questo obbligo deve essere comprovata da una documentazione tecnica.
Articolo 10 – stabilisce i requisiti secondo i quali gli imballaggi possono essere considerati come riutilizzabili. Uno dei requisiti è, ad esempio, che l’imballaggio sia concepito, progettato e immesso sul mercato con l’obiettivo di essere riutilizzato o riempito un numero massimo di volte. Gli imballaggi riutilizzabili devono inoltre far parte di un sistema di riutilizzo conforme alle condizioni minime stabilite nell’Allegato VI del regolamento.
Articolo 11- prevede che: • entro 42 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, gli imballaggi siano contrassegnati da un’etichetta contenente informazioni sulla loro composizione, al fine di facilitare la selezione da parte dei consumatori. • A partire da 48 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli imballaggi dovranno recare un’etichetta sulla riutilizzabilità degli imballaggi e un codice QR che fornisca ulteriori informazioni sulla riutilizzabilità degli imballaggi, compresa la disponibilità di un sistema per il riutilizzo e di punti di raccolta.
Articolo 12 – Entro il 1° gennaio 2028, su tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio dovranno essere apposte etichette che consentano la raccolta differenziata di ogni materiale, per garantire che i rifiuti vengano gettati nel recipiente corretto.
Articolo 14 – richiede ai fornitori di imballaggi o materiali di imballaggio di fornire al produttore tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell’imballaggio.
Articolo 21 – stabilisce che gli operatori economici che forniscono prodotti ai distributori finali o agli utenti finali in imballaggi raggruppati, per il trasporto o per il commercio elettronico, devono garantire che la percentuale di spazio vuoto nell’imballaggio rispetto al prodotto o ai prodotti imballati sia al massimo del 40%.
Articolo 22 – stabilisce che gli operatori economici non debbano immettere sul mercato imballaggi nei formati e per gli scopi elencati nell’allegato V del regolamento, vale a dire: • Imballaggi raggruppati in plastica monouso: Imballaggio in plastica utilizzato al dettaglio per raggruppare i prodotti venduti in lattine, scatole, vasi, vaschette e pacchetti progettati come imballaggi di convenienza per consentire o incoraggiare gli utenti finali ad acquistare più di un prodotto. Sono esclusi gli imballaggi raggruppati necessari per facilitare la movimentazione nella distribuzione; • Imballaggi in plastica monouso, imballaggi compositi monouso o altri imballaggi monouso per frutta e verdura fresche (come reti e vaschette); • Imballaggi monouso per alimenti e bevande riempiti e consumati all’interno dei locali del settore HORECA, che comprendono tutte le aree di ristoro all’interno e all’esterno di un locale, coperte da tavoli e sgabelli, aree in piedi e aree di ristoro offerte agli utenti finali congiuntamente da più operatori economici o da terzi ai fini del consumo di alimenti e bevande (come piatti e bicchieri usa e getta); • Imballaggi monouso per condimenti, conserve, salse, creme per caffè, zucchero e condimenti nel settore HORECA • Confezioni monouso per gli hotel di prodotti come shampoo e sapone.
Articoli 23 e 24– l’operatore economico che immette sul mercato imballaggi riutilizzabili deve garantire l’esistenza di un sistema di riutilizzo di tali imballaggi. Anche gli operatori economici che utilizzano imballaggi riutilizzabili devono istituire o partecipare a un sistema di riutilizzo di tali imballaggi. I requisiti per il sistema di riutilizzo e per il ricondizionamento degli imballaggi riutilizzabili sono stabiliti nell’Allegato VI del Regolamento.
Articolo 26 – stabilisce una serie di obiettivi di riutilizzo e ricarica per diversi settori e formati di imballaggio. Per esempio, l’articolo prevede che: • Il distributore finale che mette a disposizione sul mercato bevande fredde o calde in imballaggi di vendita riempiti in un contenitore nel punto vendita per l’asporto garantisce che a partire dal 1° gennaio 2030, il 20% di tali bevande sia reso disponibile in imballaggi riutilizzabili. Tale percentuale aumenta all’ 80% a partire dal 1° gennaio 2040. • Un distributore finale nel settore HORECA e che mette a disposizione sul mercato alimenti pronti per l’asporto, garantisce che, a partire dal 1° gennaio 2030, il 10% di tali prodotti sia reso disponibile in imballaggi riutilizzabili. Tale percentuale aumenta al 40% dal 1° gennaio 2040. • Il produttore e il distributore finale che mettono a disposizione sul mercato, in confezioni di vendita, bevande alcoliche (sotto forma di birra, bevande alcoliche gassate, bevande fermentate diverse dal vino, prodotti vitivinicoli aromatizzati e vino di frutta, prodotti a base di bevande spiritose, vino o altre bevande fermentate miscelate con bevande, soda, sidro o succo di frutta), devono garantire che a partire dal 1° gennaio 2030, il 10% di tali prodotti sia reso disponibile in imballaggi riutilizzabili. Tale percentuale aumenta al 25% dal 1° gennaio 2040. • Il produttore e il distributore finale che mettono a disposizione sul mercato bevande analcoliche garantiscono che, a partire dal 1° gennaio 2030, il 10% di tali prodotti sia reso disponibile in imballaggi riutilizzabili. Tale percentuale aumenta al 25% a partire dal 1° gennaio 2040. • Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto e la consegna di articoli non alimentari messi a disposizione sul mercato per la prima volta tramite e-commerce garantiscono che, a partire dal 1° gennaio 2030, il 10% di tali imballaggi utilizzati siano imballaggi riutilizzabili. Tale percentuale aumenta al 50% a partire dal 1° gennaio 2040.
Tutte le varie categorie di imballaggi e gli obiettivi da raggiungere sono elencati nel dettaglio dal paragrafo 2 al paragrafo 10 dell’articolo. Tuttavia, per tutte queste categorie è prevista un’esenzione per alcuni operatori economici se, nel corso di un anno civile, essi: • hanno immesso sul mercato meno di 1.000 kg di imballaggi; oppure • sono microimprese.
Articolo 29 – prevede che il consumo annuale di borse di plastica leggere non possa superare i 40 sacchetti a persona entro la fine del 2025 (gli Stati membri possono escludere le borse di plastica molto leggere necessarie per scopi igienici o fornite come imballaggio di vendita per alimenti sfusi per evitare lo spreco di cibo).
Articolo 38 – Prevede che gli Stati membri riducano i rifiuti di imballaggio prodotti pro capite, rispetto a quelli prodotti nel 2018. • del 5% entro il 2030; • del 10% entro il 2035; • del 15% entro il 2040.
Gli Stati membri possono attuare misure, quali strumenti economici e di altro tipo, per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di ridurre al minimo l’impatto ambientale degli imballaggi.
Articolo 43 – prevede Gli Stati membri garantiscano l’istituzione di sistemi per la restituzione e la raccolta differenziata di tutti i rifiuti di imballaggio da parte degli utilizzatori finali, anche per facilitarne la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità.
Articolo 44 – prevede che, entro il 1° gennaio 2029, gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che siano istituiti sistemi di deposito e restituzione per: (a) bottiglie di plastica monouso per bevande con capacità fino a tre litri; e (b) contenitori metallici monouso per bevande con capacità fino a tre litri.
Questo obbligo non si applica agli imballaggi per: (a) vino, prodotti vitivinicoli aromatizzati e bevande spiritose; b) latte e prodotti lattiero-caseari. Inoltre, uno Stato membro può essere esonerato da tale obbligo se: • il tasso di raccolta differenziata richiesto dal Regolamento per il rispettivo formato di imballaggio, come comunicato alla Commissione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera c), è superiore al 90% in peso di tali imballaggi immessi sul mercato nel territorio di tale Stato membro negli anni civili 2026 e 2027. Qualora tale comunicazione non sia ancora stata presentata alla Commissione, lo Stato membro fornisce una giustificazione motivata, basata su dati nazionali convalidati e sulla descrizione delle misure attuate, che dimostri che le condizioni per l’esenzione di cui al presente paragrafo sono soddisfatte; • al più tardi 24 mesi prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro notifica alla Commissione la sua richiesta di esenzione e presenta un piano di attuazione che illustra una strategia con azioni concrete, compreso il calendario, che garantiscano il raggiungimento del tasso di raccolta differenziata del 90% in peso degli imballaggi di cui al paragrafo 1.
Articolo 45 – prevede che gli Stati membri adottino misure per incoraggiare l’aumento dei sistemi che consentono il riutilizzo. Tali misure possono essere, ad esempio, l’utilizzo di sistemi di restituzione su cauzione per gli imballaggi.
Articolo 46 – stabilisce gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che gli Stati membri devono raggiungere entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030, che sono gli stessi della Direttiva 94/62/CE. Se gli Stati membri rinviano le scadenze per il raggiungimento degli obiettivi del 2025, devono presentare un piano di attuazione.
Articolo 49 – prevede che i produttori o le organizzazioni di responsabilità del produttore mettano a disposizione informazioni sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti di imballaggio per gli imballaggi che forniscono nel territorio di uno Stato membro.
Articolo 50 – riguarda le relazioni che gli Stati membri presentano alla Commissione ogni anno in merito al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e il tasso di raccolta degli imballaggi.
Articolo 51 – prevede che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per garantire che le banche dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio siano istituite, ove non già esistenti, su base armonizzata. Queste banche dati devono comprendere: (a) informazioni sull’entità, le caratteristiche e l’evoluzione dei flussi di imballaggi e di rifiuti di imballaggio a livello dei singoli Stati membri; (b) informazioni sulla tossicità o sulla pericolosità dei materiali di imballaggio e dei componenti utilizzati per la loro fabbricazione; (c) i dati elencati nell’allegato XII.
La proposta sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio sarà ora esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nell’ambito della procedura legislativa ordinaria. Al Parlamento Europeo, la proposta è stata assegnata alla commissione ambiente-ENVI. Tra i relatori incaricati di seguire il dossier, ci sono tre italiani: Luisa Regimenti (EPP); Pietro Fiocchi (ECR); Silvia Sardone (ID).
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